Il cd processo Mills è uno dei cinque procedimenti penali che i giornali riportano in corso per Silvio Berlusconi. In realtà un vero e proprio processo l’ha subito proprio lui, David Mills e, attraverso la trafila di sentenze ed impugnazioni giunta
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S.Berlusconi/D.Mills
fino in Cassazione lo scorso 25 febbraio 2010, è stato definito in modo terminativo. Come, giustamente, i giornali ci ricordano il “processo Mills” per Silvio Berlusconi va ancora avanti ad oggi ma poiché si può dire che i due procedimenti (quello in cui era imputato Mills e che è stato chiuso e quello in cui è tutt’ora imputato il Cavaliere) sono “gemelli” e strettamente correlati credo sia utile per una migliore comprensione della situazione capire cosa è successo all’avvocato Mills. La sentenza è di media lunghezza ma in ogni caso 40 pagine di linguaggio giuridico sono piuttosto pesanti da “smazzare”, cercherò quindi di delinearne i punti principali e controversi. Preliminarmente è però necessario dire quali sono i fatti contestati e lo svolgimento del processo ovviamente semplificandolo.
Il fatto di reato contestato a David Mills era CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI, è l’articolo 319-bis in combinato con l’articolo 319 del Codice Penale che si possono così riassumere :
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito (…) Se tali fatti illeciti sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Un primo problema da chiarire è perché Mills sia stato considerato un pubblico ufficiale dato che è un avvocato privato? La risposta non è difficile: quando si rende una testimonianza sotto giuramento si diviene pubblici ufficiali a tutti gli effetti.
Un secondo problema è capire cosa, in concreto, asi accusava avesse fatto David Mills?
La risposta è un po’ meno semplice di prima, ma fondamentalmente (ed è quello che ci interessa) gli era stato contestato di aver accettato di ricevere (ed effettivamente ricevuto) dei soldi (ben 600.000 euro) da Carlo Bernasconi, su disposizione di Silvio Berlusconi, per compiere atti contrari ai doveri d’ufficio del testimone ed, in particolare, di affermare il falso e tacere delle informazioni allo scopo di favorire lo stesso Berlusconi in due procedimenti in cui era imputato: i c.d. Arcers, relativo a reati di corruzione nei confronti di militari della GdF (omettendo, in particolare, di dichiarare, pur specificamente interrogato, che la proprietà delle società offshore del Fininvest B Group faceva capo a Silvio Berlusconi ) ed All Iberian, relativo a falso in bilancio della Fininvest spa e finanziamento illegale di partiti politici (10 miliardi a Bettino Craxi). Il denaro fu pagato ed, in seguito, occultato presso conti bancari esteri.
Citando la Cassazione che riassume i fatti del primo grado “al fine di favorire Silvio Berlusconi, e per effetto della retribuzione promessa, affermava il falso e taceva ciò che era a sua conoscenza in ordine al ruolo dello stesso Berlusconi nella struttura di trust, società offshore e fondi extra bilancio creata dallo stesso MILLS alla fine degli anni ’80 e convenzionalmente denominata “Fininvest B Group”, utilizzata nel corso del tempo per attività illegali e operazioni riservate del Gruppo Fininvest”.
Seguono nella sentenza tutte le specifiche affermazioni mancanti o false, tutte provate pienamente tant’è che Mills venne dichiarato colpevole e condannato in primo grado a pena principale di 4 anni e 6 mesi di reclusione, a quella accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, liquidato in complessivi euro 250.000,00, oltre che alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio. Quindi, in poche parole, si sancisce che Mills è stato corrotto da Berlusconi affinchè lo favorisse, attraverso le sue testimonianze false e reticenti, in due processi contro di lui aperti.
Gli avvocati di Mills ,impugnarono la sentenza in secondo grado, ma la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado il 27 Ottobre 2009. Vi furono in secondo grado alcuni sviluppi processuali interessanti riguardo a vari profili, tra cui la qualificazione giuridica del fatto, l’impugnazione di numerose ordinanze del Tribunale di primo grado e una richiesta di rinnovazione parziale del giudizio, sui quali però è superfluo soffermarsi avendo presente che tali richieste vennero tutte rigettate in appello.
Il punto più controverso ed interessante riguardò la prescrizione: il Tribunale aveva fissato il momento di consumazione del reato al 29 febbraio 2000, data in cui la somma promessa era passata nella disponibilità personale di Mills. Quest’ultimo era stato messo al corrente di una disponibilità in suo favore di una somma di quote azionarie nell’ottobre del 1999 tuttavia tale somma “era passata, attraverso una serie vorticosa di movimenti, dal patrimonio indistinto gestito da MILLS in Struie per tutta una serie di clienti, al suo patrimonio personale solo in data 29 febbraio 2000: questo era dunque il momento da cui far decorrere, contrariamente a quanto opinato dalla difesa, il termine per la prescrizione. ” Mills poi monetizzò le quote in somma di valore di 600000 euro solo nell’ottobre 2000 ma questa successiva data è irrilevante: il reato era già perfettamente e completamente consumato. La difesa di Mills aveva tentato di convincere la Corte che il reato fosse stato compiuto prima e quindi che fosse già prescritto, in altre parole volevano evitare che l’imputato fosse condannato anche in secondo grado.
Il momento di consumazione del reato è molto importante in quanto è da qui che inizia a decorrere il termine per la prescrizione dello stesso che oggi, dopo la modifica in RIDUZIONE DEI TEMPI avvenuta nel 2005 per opera di una legge controversa (ex Cirielli) varata dal governo Berlusconi ter, corrisponde nel nostro caso a 10 anni. Prima del 2005 il reato per cui Mills è stato condannato si sarebbe prescritto in 15 anni, quindi nel 2014!
Individuato dunque il momento di consumazione il 29 febbraio 2009 il termine di prescrizione di 10 anni non era ancora trascorso, secondo la Corte d’Appello, alla data del 27 ottobre 2009 quando confermò in piena linea la condanna per corruzione dell’avvocato Mills, senza accogliere nessuna delle eccezioni difensive nel merito.
Ovviamente (non per ottenere una sentenza più giusta ma solo per allungare i tempi del processo) i difensori di Mills fecero ricorso per Cassazione avverso la sentenza di Appello, riproponendo sostanzialmente le varie censure che erano già state respinte nei due gradi precedenti. Plurimi motivi sono addotti dalla difesa ed è superfluo riportarli, basti sottolineare che vennero impugnate ben 6 ordinanze del Tribunale di primo grado e sono denunciati altri 10 punti controversi. Pazientemente la Cassazione procede, punto per punto, per pagine e pagine a “condividere” le argomentazioni dei giudici di merito, a ritenere “infondate” o “prive di pregio” o “lacunose” le doglianze della difesa. Così fino all’ultima questione, fondamentale: il momento consumativo del reato. La corte d’Appello l’aveva fissato il 29 febbraio 2000, la difesa lo chiedeva
nell’ottobre del 1999 e invece la Cassazione, argomentando diffusamente, lo fissa al “momento in cui MILLS si comportò uti dominus nei confronti della somma che prima era gestita indistintamente in Struie. ” e ciò avvenne il 11 novembre del 1999. Lo spostamento di circa 6 mesi indietro operato è piuttosto significativo: se consideriamo che la prescrizione del reato di Mills è maturata il 23 dicembre 2009 e la sentenza di Cassazione che lo statuisce (ma che avrebbe pronunciato probabilmente condanna in caso contrario) è del 25 febbraio 2010. In ogni caso i tempi erano davvero risicati e ciò a causa della legge del 2005 che li ha ridotti in modo poco razionale se rapportato alla ratio dell’istituto prescrizione (e la Cassazione non manca di notarlo!)
Riporto la conclusione della vicenda penale: “… il delitto per il quale si procede, punito con pena edittale massima di anni otto, è estinto per prescrizione ai sensi dei vigenti artt. 157, comma 1, e 161, comma 2 – prima parte, cod. pen., come sostituiti dalla legge Cirielli del 2005 (anteriormente a tale legge, invece, la prescrizione massima era fissata in 15 e non in 10 anni).
La sentenza impugnata, in conclusione, deve esere annullata senza rinvio, perché il
reato è estinto per prescrizione, maturata il 23 dicembre 2009. “
La prescrizione comporta che non si possa infliggere nessuna sanzione penale al soggetto, ma, nel caso in cui si certo che il reo abbia commesso il reato, si può ben infliggere la sanzione civile del risarcimento del danno. E’ questo il nostro caso in cui la Cassazione riconosce che “ alla stregua delle valutazioni dianzi effettuate, risulta verificata la sussistenza degli estremi del reato di corruzione in atti giudiziari, dal quale discende il diritto al risarcimento della parte civile ” e quindi rimane ferma la condanna di Mills a 250 000 euro di risarcimento nei confronti dello Stato, alla quale si aggiunge quella di 10 000 euro per le spese processuali. Qualcosa “passa” quindi anche se c’è la prescrizione e questo è importante sottolinearlo. Una condanna, anche se non penale, c’è ed in essa si riconosce sostanzialmente che Mills è stato corrotto.
Ora, per concludere, dove c’è un corrotto ci deve essere anche un Image may be NSFW.
Clik here to view.corruttore. E il sospetto forte è che questi sia in ultima analisi il nostro Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Il processo Mills per Berlusconi è iniziato nello stesso momento di quello del signor David. E’ infatti coimputato in concorso per il medesimo reato, ma è ancora in attesa della sentenza di primo grado dopo che il processo è stato sospeso prima a causa del Lodo Alfano, poi bocciato dalla Corte Costituzionale, e, successivamente, a causa della legge sul legittimo impedimento poi annullata parzialmente ancora dalla Consulta. Entrambe le leggi sono state approvate durante il governo Berlusconi IV . Ad oggi il processo è in svolgimento.
Nell’ultimo mese il Premier si è presentato a ben 4 udienze in tribunale (una sola per il caso Mills, le altre per i suoi numerosi altri procedimenti in corso) cosa che non faceva dal 2003. In queste occasioni ha attaccato la magistratura, definendola “brigatista”, e ha trasformato le uscite dal palazzo di giustizia in dei comizi esagerati ed enfatici, stile talk-show comico.
Tra l’altro il ddl in esame al Parlamento, cd sulla prescrizione breve, avrà l’effetto, se approvato, di ridurre i tempi di prescrizione del processo Mills per il premier. Oggi il termine dovrebbe essere nel gennaio 2012, mentre con la nuova legge si sposterebbe a settembre 2010. Si dice in giro quindi che per Berlusconi non fa differenza: il reato sarebbe comunque prescritto prima di una eventuale sentenza di terzo grado: vero (i tempi della giustizia fisiologicamente non lo permetterebbero). Quello che non si dice invece è che, come ho evidenziato sopra, anche se il reato si prescrive, qualcosa può “passare” in caso di condanna in primo grado (la quale potrebbe benissimo esserci nel avendo tempo fino al 2012 mentre è molto più difficile che intervenga entro l’estate!). Cosa passerebbe eventualmente? Beh, oltre al risarcimento del danno economico, la soddisfazione di tutti coloro che si sentono presi in giro dalle continue leggi ad personam!
L’autore preferisce restare anonimo.